Statuto
Atto Costitutivo dell’Associazione “La Fucina”
L’anno 2007 (duemilasette), il giorno 12 (dodici) del mese di Ottobre, in Uggiate-Trevano, con la presente scrittura privata da valere e tenere a tutti gli effetti di legge, tra i signori:
MORENO BARUFFINI nato a [omissis]
MIRKO BARUFFINI nato a [omissis]
IVAN IOTTI nato a [omissis]
FRANCESCA REALINI nata a [omissis]
FORTUNATO TURCATO nato a [omissis]
VINICIO CANNIZZARO nato a [omissis]
LUCIO MARCO LEONARDO TARZI nato a [omissis]
MATTEO RONCHINI nato a Como [omissis]
ERMANNO RUGGERI nato a [omissis]
BIANCA LARA SOLDA’ nata a [omissis]
GIUSEPPE D’ARRIGO nato a [omissis]
FABRIZIO SOLLAZZO nato a [omissis]
MARTINA MARINI nata a [omissis]
CARLO GALLI nato a [omissis]
MARILINA BERNASCONI nata a [omissis]
LIVIA VENINI nata a [omissis]
si conviene e si stipula quanto segue:
1 I signori Moreno Baruffini, Mirko Baruffini, Ivan Iotti, Francesca Realini, Fortunato Turcato,Vinicio Cannizzaro, Lucio Tarzi, Matteo Ronchini, Ermanno Ruggeri, Bianca Soldà, Giuseppe D’Arrigo, Fabrizio Sollazzo, Martina Marini, Carlo Galli, Marilina Bernasconi e Livia Venini costituiscono una associazione denominata “La Fucina”, Associazione di promozione culturale e sociale ai sensi della L.R. n.28 del 16 settembre 1996 e in seguito della L. n. 383 del 7 dicembre 2000 e ai fini e per gli effetti dell’art. 5 del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 e nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, ed avente una forma giuridica di associazione non riconosciuta.
2 L’Associazione avrà la sua sede in Uggiate-Trevano, via San Giovanni Bosco, 20.
3 L’Associazione non ha scopi di lucro e si pone i seguenti intenti:
- promuovere e favorire ad ogni livello sociale, con particolare attenzione alle fasce giovanili, la conoscenza, la diffusione e la promozione della cultura che si ispira alla tolleranza, alla libertà, alla pace, alla democrazia, al sapere, alla tutela dell’ambiente e all’eguaglianza e solidarietà tra gli uomini;
- ampliare la conoscenza e la diffusione della cultura politica e delle istituzioni, nonché svolgere iniziative e attività in ogni forma d’espressione e di settore finalizzate a raggiungere gli scopi prefissi;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione esercitando una funzione di maturazione e crescita politica, sociale, civile e umana;
- promuovere collaborazioni e intese con altre organizzazioni, associazioni o comitati che, in ambito regionale o nazionale, operano in sintonia con gli scopi e le finalità dell’associazione.
4 La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.
5 L’Associazione è retta dalle disposizioni della Costituzione, del Codice Civile e dalle altre norme vigenti in materia, dalle norme poste dal presente Atto Costitutivo e da quelle contenute nello Statuto sociale.
6 Gli associati fondatori nominano un Consiglio Direttivo composto da 5 (cinque) membri nelle persone dei signori:
Francesca REALINI – Presidente;
Ermanno RUGGERI – Vice presidente;
Ivan IOTTI – Segretario e Tesoriere;
Moreno BARUFFINI – Consigliere;
Lucio TARZI – Consigliere.
Eleggono inoltre un Collegio dei Probiviri composto da 5 membri nelle persone dei Signori:
Vinicio CANNIZZARO, Fortunato TURCATO, Mirko BARUFFINI quali Probiviri Effettivi
Marilina BERNASCONI e Matteo RONCHINI quali Probiviri Supplenti
Nominano altresì un Revisore contabile nella persona del sig. Giuseppe D’ARRIGO.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e viene rinnovato dall’Assemblea, i suoi membri sono rieleggibili e si considera immediatamente insediato.
Il Presidente ed in sua assenza o impedimento il Vice presidente rappresentano legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.
Il Consiglio conferisce delega ed autorizzazione di firma disgiunta al Presidente sig. Francesca REALINI e,, in eventuale sua assenza, per ogni operazione finanziaria ed economica negli uffici postali, agenzie bancarie e uffici pubblici al Vice Presidente Sig. Ermanno RUGGERI e al Segretario/Tesoriere; sig. Ivan IOTTI, sempre con firme disgiunte.
Sono ammessi a far parte dell’Associazione, in qualità di soci, i fondatori e le persone che ne facciano richiesta al Consiglio.
Il Consiglio decide sull’accoglimento delle domande d’ammissione, secondo le norme statutarie.
I soci fondatori stabiliscono che l’importo della quota associativa ordinaria per l’ anno 2007 sia pari ad € 10,00 (dieci/00) e di € 5,00 (cinque/00) per gli studenti, che andranno a costituire il fondo sociale.
Le quote associative per gli anni successivi saranno invece stabilite dal Consiglio Direttivo.
Il patrimonio sociale sarà costituito:
- dai beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell’Associazione;
- da azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Per quanto riguarda le altre norme relative al funzionamento dell’Associazione, i comparenti dichiarano di fare pieno riferimento d’ora in poi allo statuto che viene da loro sottoscritto e quindi allegato al presente atto sotto la lettera “A”, previa lettura datane ai comparenti.
Ogni associato ha il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione stessa.
Tutti gli associati sono tenuti a corrispondere la quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo ed a osservare lo statuto e tutte le delibere prese dall’Assemblea e dal Consiglio, pena l’esclusione che sarà deliberata dal Consiglio stesso.
Spese e tasse del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono a carico dell’Associazione qui costituita.
I costituenti conferiscono mandato al Presidente per la registrazione del presente atto e l’espletamento di ulteriori adempimenti necessari all’iscrizione degli eventuali registri regionali e/o provinciali dell’Associazionismo, nonché l’apertura di un conto corrente bancario/postale specifico per l’Associazione.
Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2007.
Questo atto è stato letto ai comparenti, che dichiarano di approvarlo.
FIRME
ALLEGATO A
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “La Fucina”
Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede, durata
E’ costituita l’Associazione di promozione culturale e sociale denominata
“La Fucina”
ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche, in forma di associazione non riconosciuta, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile (d’ora in poi “Associazione”).
L’Associazione ha la sua sede a Uggiate Trevano (Como), via San Giovanni Bosco, 20.
L’Associazione ha durata indeterminata, salvo quanto precisato all’art. 13 del presente statuto.
Art. 2 – Disciplina giuridica
L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dalla Costituzione, dal Codice Civile e dalla ulteriore normativa applicabile. L’Associazione non avendo fini di lucro, è sottoposta alle particolari normative fiscali previste.
Art. 3 – Finalità, oggetto ed emblema
L’Associazione persegue finalità di conoscenza, diffusione, promozione della cultura che si ispira alla tolleranza, alla libertà, alla pace, alla democrazia, al sapere, alla tutela dell’ambiente e all’eguaglianza e solidarietà tra gli uomini.
L’Associazione si propone di svolgere le seguenti attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi:
ampliare la conoscenza e la diffusione della cultura politica e delle istituzioni, nonché svolgere iniziative e attività in ogni forma d’espressione e di settore finalizzate a raggiungere gli scopi prefissi;
proporsi come luogo di incontro e di aggregazione esercitando una funzione di maturazione e crescita politica, sociale, civile e umana;
L’Associazione intende altresì promuovere tutte le attività necessarie o utili per conseguire le proprie finalità in particolare attraverso la:
- realizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari;
- pubblicazione, edizione e diffusione in proprio di opere e documenti di interesse sociale e culturale, nonché studi e ricerche;
- organizzazione di eventi sociali e culturali di ogni natura e genere.
Per favorire il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi con finalità e metodi simili, collaborare con enti pubblici e privati al fine di conseguire le attività statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate esclusivamente al raggiungimento degli scopi prefissi, nonché effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.
Art. 4– Condizioni di ammissione
L’adesione all’Associazione è individuale. Possono essere ammessi quali Aderenti dell’Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità della stessa e si impegnano a realizzarle versando la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.
Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’ente si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.
Il Consiglio Direttivo delibera in ordine alle domande di ammissione, entro trenta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata accolta.
I soci si dividono nelle seguenti categorie:
- fondatori
- volontari.
Art. 5 – Diritti ed obblighi degli Aderenti
Tra gli aderenti vige una disciplina uniforme delle modalità associative e del rapporto associativo e pertanto è espressamente esclusa ogni sorta di limitazione di partecipazione alla vita associativa.
I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. In caso di particolare necessità l’Associazione può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.
Art. 6 - Perdita della qualità di Aderente
La qualità di Aderente viene meno per decesso, recesso o per esclusione secondo le norme del presente Statuto.
Art. 7– Recesso
Chiunque aderisca all’Associazione ha diritto in qualsiasi momento, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, a notificare la sua volontà di recedere dalla stessa; tale recesso ha efficacia dall’inizio del primo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.
Gli aderenti che non notifichino la volontà di recesso entro il 31 dicembre di ogni anno sono riconfermati tali anche per l’anno successivo e tenuti comunque al versamento della quota annuale associativa.
Art. 8 – Esclusione e decadenza
In caso di inadempimento degli obblighi associativi o per gravi motivi chiunque partecipi all’Associazione può esserne escluso, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.
L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento relativo.
Il Socio escluso può chiedere entro 30 giorni la riforma del provvedimento in prima istanza all’Assemblea.
Gli Aderenti si considerano inoltre automaticamente decaduti dalla propria qualità di associati in caso di mancato versamento della quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo.
Art. 9 - Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea degli Aderenti ;
- il Consiglio Direttivo;
- il Revisore Contabile;
- il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche sociali sono elettive e onorifiche, salvo i casi in cui, per specifici compiti assegnati nell’ambito dell’organizzazione, il Consiglio Direttivo deliberi la spettanza, a favore dei singoli consiglieri e/o soci, di compensi adeguati all’attività svolta in favore dell’Associazione.
Art. 10 - Composizione dell’Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano dell’Associazione stessa.
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, in sua assenza, dal Vice presidente.
Art. 11 – Convocazione dell’Assemblea
Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea, presso la sede sociale o anche in luogo diverso da quella, purché in Italia, mediante affissione presso la sede stessa di una comunicazione scritta contenente indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima, sia di seconda convocazione, e l’elenco delle materie da trattare. Eventualmente la convocazione può avvenire anche tramite posta elettronica
L’Assemblea deve essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli Aderenti e ogni volta in cui il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità.
L’Assemblea si riunisce in via ordinaria, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno (entro il 30 Aprile) per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
Art. 12 – Quorum costitutivo e deliberativo dell’Assemblea
Hanno diritto di intervenire all’assemblea e di votare tutti gli Aderenti regolarmente iscritti e non decaduti, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di due deleghe.
Non è ammesso il voto per corrispondenza.
L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli Aderenti; in seconda convocazione, l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Aderenti presenti.
Ogni Aderente ha diritto ad un voto. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti al momento della votazione.
Per le deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche del presente Statuto, l’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione e in seconda convocazione con la presenza di tre quarti degli Aderenti e delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, a maggioranza dei voti degli Aderenti presenti.
Per le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio l’Assemblea delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole dei tre quarti degli Aderenti.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea.
Art. 13 - Oggetto delle delibere assembleari
L’Assemblea:
- nomina il Consiglio Direttivo;
- delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
- delibera sulle modifiche del presente Statuto;
- approva il Regolamento che disciplina lo svolgimento delle attività della Associazione;
- discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico f. consuntivo;
- delibera sull’eventuale destinazione degli utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve, o capitale, durante la vita dell’Associazione stessa, nei limiti di quanto consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- decide in merito alla decadenza dei soci ai sensi dell’art. 8;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
Art. 14 – Composizione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 5 membri eletti dall’Assemblea degli associati per la durata di tre anni. I suoi membri sono rieleggibili e si considera immediatamente insediato
In caso di recesso o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.
Art. 15 – Convocazione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno uno dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.
Art. 16 – Quorum costitutivo e deliberativo del Consiglio
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle riunioni del Consiglio è redatto, a cura del Segretario, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.
Art. 17 – Oggetto delle delibere consiliari
Il Consiglio Direttivo amministra l’Associazione ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione stessa: pone in essere ogni atto esecutivo necessario alla realizzazione del programma di attività che non sia di competenza dell’Assemblea.
Nello specifico:
- elegge nel proprio seno un Presidente, un Vice presidente e un Segretario, che svolge altresì le funzioni di Tesoriere;
- predispone all’Assemblea il programma annuale di attività;
- procede alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all’Assemblea;
- predispone eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l’approvazione dell’Assemblea;
- dà attuazione alle delibere degli aderenti;
- fissa il contributo associativo annuale;
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni.
Art. 18 - Presidente del Consiglio Direttivo
Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell’Associazione e dura in carica tre anni. Al Presidente compete l’ordinaria amministrazione dell’Associazione, nel rispetto delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e cura l’esecuzione delle relative delibere, sorveglia il buon andamento amministrativo del sodalizio, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
Al Presidente è data facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza, e comunque eseguire qualsiasi operazione finanziaria per conto dell’Associazione.
Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci mediante procura generale o speciale. Il Presidente dell’Associazione, sentito il Consiglio, potrà procedere alla nomina di commissioni, gruppi di lavoro ovvero di strutture di supporto alla propria attività.
Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio ed ha l’uso della firma sociale.
Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle controversie riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.
La sua carica può essere revocata dall’Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli Aderenti.
Art. 19 – Vice presidente
II Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.
Art. 20 – Segretario e Tesoriere
Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.
Il Segretario cura la tenuta del Libro degli Aderenti, del Libro Verbali dell’Assemblea e del Libro Verbali del Consiglio Direttivo.
Il Segretario svolge altresì la funzione di Tesoriere ed è quindi responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
Il Consiglio conferisce al Tesoriere delega ed autorizzazione di firma disgiunta, in eventuale assenza del Presidente, per ogni operazione finanziaria ed economica negli uffici postali, agenzie bancarie e uffici pubblici.
Art. 21 – Revisore dei conti
Il Revisore dei conti è l’organo amministrativo-finanziario dell’Associazione.
Il Revisore verifica, almeno trimestralmente, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell’Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all’Assemblea una relazione scritta relativamente ad essi.
Il Revisore dei conti viene eletto dall’Assemblea anche tra i non associati e rimane in carica per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo.
Art. 22 – Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei probiviri è formato di tre componenti effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea degli Aderenti a scrutinio segreto con voto limitato a due preferenze. I primi tre votati ricopriranno il ruolo di effettivi e i secondi due quello di supplenti.
Spetta al Collegio dei Probiviri giudicare di qualunque comportamento degli iscritti che possa aver violato le regole stabilite dal presente statuto, nonché svolgere la funzione di amichevole compositore nel caso di liti all’interno dell’Associazione.
Tutti gli iscritti e aderenti possono essere chiamati a far parte del Collegio dei Probiviri.
Art. 23 – Patrimonio
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- dalle quote associative;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale, quali ad esempio:
- fondi derivati da raccolte pubbliche;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- ogni altro tipo di entrata.
I proventi delle varie attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito in favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Il patrimonio è costituito:
- dai beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell’Associazione;
- da azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Art. 24 – Contributi - Erogazioni, donazioni e lasciti
I contributi degli Aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo, anche in misure diverse.
Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.
Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sul loro utilizzo, in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.
I lasciti testamentari, le eredità e i legati sono accettati con beneficio d’inventario dal Consiglio Direttivo, che delibera sul loro utilizzo in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione stessa.
Spetta al Presidente attuare le delibere di accettazione e compiere i relativi atti giuridici.
Le convenzioni sono accettate con delibera consiliare, che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
Art. 25 – Utilizzo del patrimonio
Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione.
Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.
Art. 26 – Esercizio sociale e bilancio
L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio presenta all’Assemblea per l’approvazione la relazione morale, il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi e gli eventuali lasciti ricevuti, nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso, corredati dalla relazione scritta del Revisore dei conti.
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro consultazione.
La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese dei richiedenti.
Art. 27 – Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni
Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea.
In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della L. n. 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
Art. 28 – Norma finale
Il presente statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione.
Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

